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Legge 09/03/2006 n. 80

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'art. 18 per le società di revisione e le en- tità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali. 5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.».

Art. 34-quinquies. Disposizioni di semplificazione in materia edilizia ( (

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonchè le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»

b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. )) Riferimenti normativi: - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701 reca «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari » (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994 n. 300).

- Si riporta il testo dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939 n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1939 n. 206), come modificato dalla presente legge: «Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Ammi- nistrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7. I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.» .

- Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939 n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1939 n. 206): «Art. 17 - Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonchè rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione del la categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo

art. 25.».

Art. 34-sexies - Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo ((

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999 n. 522. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997 n. 303) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998 n. 49): «Art. 6 (Sgravi contributivi). -

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonchè lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990 n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990 n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990 n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».

- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002 n. 305, serie ordinaria): «10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero an- no, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.».

- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 28 dicembre 1999 n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000 n. 10): «Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).

- 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

 

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